Regole per il calcolo della tariffa

Le tariffe sono state calcolate utilizzando il  metodo normalizzato approvato con d.P.R. 158/1999 disciplina le regole per il calcolo del tributo, che si compone di una parte fissa ed una variabile, determinate in misura diversa per le utenze domestiche e non domestiche.

Il tributo dovuto dalle utenze  domestiche è commisurato ad una tariffa così determinata:

  • quota fissa: è rapportata alla superficie dell’immobile e al numero dei componenti del nucleo famigliare, così come risulta all’anagrafe comunale al tempo dell’emissione dell’avviso di pagamento. Si calcola moltiplicando la superficie (mq.) per la tariffa annua espressa in €/mq. deliberata in relazione alla composizione del nucleo famigliare;
  • quota variabile: è calcolata in funzione della quantità presunta di rifiuti prodotti rapportata alla composizione del nucleo famigliare. E’ deliberata come una tariffa unitaria annua (€/nucleo) secondo il numero di componenti del nucleo famigliare.

Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche è commisurato ad una tariffa così determinata:

  • quota fissa: è rapportata alla superficie dell’immobile e alla tipologia di attività esercitata; 
  • quota variabile: è calcolata in funzione della quantità presunta di rifiuti prodotti rapportata alla tipologia di attività.

Entrambe le quote sono espresse in €/mq. e sono moltiplicate per la superficie dell’immobile in base alla tipologia di attività svolta.

Sul totale così ottenuto si applica il tributo provinciale nella misura del 5% dovuto per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale.

L'importo dovuto si arrotonda all'euro in base alla disciplina di cui all'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006.

 

Per ricevere informazioni e/o chiarimenti in merito all’importo addebitato è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:


Eventuali riduzioni

Non sono presenti informazioni


Atti di approvazione delle tariffe


Regolamento tassa rifiuti


Modulistica TARI - Tassa rifiuti


Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro le scadenze stabilite presso uno sportello bancario o postale mediante modello F24 precompilato ove sono indicati i seguenti codici: 3944 - TARI - Tassa sui Rifiuti, TEFA - Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e C395 - Codice catastale Comune di Cavenago di Brianza.

Il suddetto modello F24 viene inviato dagli uffici unitamente all’avviso di pagamento.

Le scadenze deliberate per l’anno 2023 sono le seguenti:

1° RATA o RATA UNICA:               25 settembre 2023;

2° RATA:                                          15 dicembre 2023.


Informazioni per omesso pagamento

In caso di omesso pagamento , al contribuente verrà notificato a mezzo di raccomandata A.R. un sollecito. Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.

Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell’avviso di sollecito, non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva viene notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, un accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica. La sanzione è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 695 dell’art. 1 della Legge 147/2013. L’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019.

Gli interessi di mora sono pari a quelli legali e sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.


Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile


Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.


Ultimo aggiornamento

29/05/2024, 12:18

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