Descrizione

Il Comune di Cavenago di Brianza ha attivato la procedura di definizione agevolata delle entrate comunali, disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
La misura trova il proprio fondamento nella Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 102-110, Legge n. 199/2025), che consente agli enti locali di introdurre, mediante regolamento, procedure di definizione agevolata dei crediti di propria competenza.
Il Comune, valutata l’opportunità della misura sia nell’interesse dell’Ente sia a beneficio dei cittadini e delle imprese, ha esercitato tale facoltà approvando il regolamento comunale che disciplina le modalità di accesso alla definizione agevolata.
L’obiettivo della misura è favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, migliorare l’effettività della riscossione e consentire ai contribuenti di estinguere i propri debiti con condizioni più favorevoli.


Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina la definizione agevolata di diverse tipologie di entrate: 

  • Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva - Si applica a tutte le tipologia di entrate in riscossione coattiva con Ingiunzioni notificate entro il 31/12/2025 o accertamenti divenuti esecutivi entro il 30/06/2026 anche già pagati parzialmente anche a seguito di provvedimenti di dilazione
  • Regolarizzazione omessi versamenti rateali - Si applica agli omessi o carenti versamenti rateali scaduti alla data del 1° gennaio 2026 
  • Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni IMU e TARI  - Si applica agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento IMU e TARI alla data del 1° gennaio 2026 

Cosa prevede la definizione agevolata

La definizione agevolata consente ai cittadini e alle imprese di regolarizzare i propri debiti nei confronti del Comune (relativi a tributi comunali ed altre entrate patrimoniali), pagando esclusivamente l’importo principale dovuto, senza sanzioni e senza interessi.
Restano dovuti esclusivamente:

  • l’importo principale del debito;
  • le spese di notifica;
  • le spese procedurali ed esecutive eventualmente sostenute (l’aggio o rimborso spese spettante al concessionario della riscossione).

Sono invece integralmente esclusi: 

  • sanzioni; 
  • interessi.

Per le sanzioni amministrative (incluse CdS) l'agevolazione è limitata all'esclusione degli interessi e delle maggiorazioni.

 


Come funziona la procedura

La procedura si articola in tre fasi:
1. Richiesta delle pendenze definibili
Il debitore entro il 01/11/2026 presenta al Comune un’apposita istanza per conoscere l’ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.
Il Comune comunica l’importo delle posizioni definibili entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Domanda di adesione alla definizione agevolata
Ricevuta la comunicazione del Comune, il debitore può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro 30 giorni.
3. Comunicazione del piano di pagamento
Il Comune entro 45 giorni dalla richiesta di adesione comunica:

  • l’importo complessivo dovuto;
  • le modalità di pagamento;
  • il piano rateale e le relative scadenze.

PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 marzo 2027,

ovvero,

in caso di versamento rateizzato il debitore indica nell’istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:

• fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
• da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate;
• da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate;
• da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate;
• da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate;
• da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate;
• oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate.

Le rate avranno scadenza come segue:

•31 marzo 2027;
•31 maggio 2027;
•31 luglio 2027;
•30 settembre 2027;
•30 novembre 2027.

Le successive rate decorreranno dal 31 gennaio 2028 con cadenza mensile e fino al numero massimo di rate concesse. Sugli importi rateizzati matureranno interessi nella misura del tasso legale annuo a partire dal 1° aprile 2027.


Decadenza del beneficio

Il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti comporta la decadenza dalla definizione agevolata.
Le somme eventualmente versate saranno considerate acconto sul debito complessivo.


Pagina aggiornata il Fri Jul 31 11:03:02 CEST 2026

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