Descrizione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia dispone con la Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 32 del 09/02/2026 - la rivalutazione per l’anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità – ex art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151.
ASSEGNO DI MATERNITA’ 2026
Le donne italiane e le straniere in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata che intendono richiedere l’assegno di maternità, devono presentare domanda presso il Comune di residenza, entro sei mesi dalla data del parto.
L’assegno se spettante nella misura intera è di € 413,40= mensili per un massimo di 5 mensilità e sarà corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione.
I requisiti che danno diritto all’assegno sono:
• avere un figlio di età inferiore ai 6 mesi;
• non ricevere già un trattamento previdenziale di indennità di maternità;
• avere una situazione economica del nucleo familiare rientrante nei limiti previsti dalla normativa vigente € 20.668,26= valore ISEE.
La domanda per l’assegno di maternità si presenta entro 6 mesi dalla data del parto.
La richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare la dichiarazione sostitutiva (prevista dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 109/98) delle condizioni economiche del nucleo familiare.
La situazione economica da dichiarare è quella dell’intero nucleo familiare, composta dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica.
La situazione economica si compone del reddito e del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) di ciascun componente il nucleo familiare.
La modulistica dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare è a disposizione presso:
Ufficio Servizi Sociali Tel 02/95241480 – 81
Orario di ricevimento Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00