Ultimo aggiornamento
19/10/2024, 11:14
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
Il diritto di accesso è garantito da due norme:
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
L’accesso documentale consente di ottenere informazioni più approfondite rispetto alle altre modalità di accesso. Il cittadino richiedente deve avere un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso generalizzato, viceversa, privilegia l'estensione dell'accesso a scapito della profondità permettendo una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere a documenti, dati o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
È stato introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2, e modificato dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata.
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
Eccezioni assolute
Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):
Limiti relativi alla tutela di interessi pubblici
Esistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):
Limiti relativi alla tutela di interessi privati
L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con provvedimento motivato ed espresso comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede alla trasmissione tempestiva di quanto chiesto.
Nel caso in cui l’Amministrazione individui controinteressati, agli stessi viene data comunicazione dell’istanza inoltrata per permettere loro un’eventuale opposizione motivata entro i 10 giorni successivi, decorsi i quali e accertata la ricezione della comunicazione, l’ente si esprime nel merito della domanda.
In caso di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’Amministrazione ne dà loro comunicazione e, non prima dei 15 giorni successivi, provvede a trasmettere i documenti, dati o informazioni al richiedente.
In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.
In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.
Nel caso in cui la domanda sia stata negata o differita per ragioni di tutela della riservatezza il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente provvede dopo aver sentito il Garante della privacy, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla domanda di parere.
Contro la decisione dell'amministrazione o, in caso di domanda di riesame, verso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.
Nei casi di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, il controinteressato può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente e presentare ricorso al difensore civico.
Durata massima del procedimento amministrativo
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo, nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”.
La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata.
Iter
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con la pubblicazione sul sito di quanto chiesto e con la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.
In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.
Contro la decisione dell'Amministrazione o, in caso di domanda di riesame, verso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.
In caso di rifiuto totale o parziale a una domanda di accesso civico semplice o generalizzato, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.
In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
L’accesso può essere informale se la richiesta è fatta personalmente e anche verbalmente all’ufficio e si può prendere immediatamente visione del documento, averne copia e non ci siano dubbi sulla legittimazione e sulla identità del richiedente.
Si parla invece di accesso formale quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, in quanto l’ufficio deve ricercare i documenti o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. In questo caso, il richiedente è invitato a presentare istanza formale scritta e firmata, nella quale devono essere indicati il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente e deve essere specificato il motivo della richiesta.
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
Se si chiede una estrazione di copia è necessario pagare i relativi costi di riproduzione.
Esclusioni dal diritto all'accesso
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Iter
Chiunque può chiedere l’accesso documentale ad un procedimento chiuso o ancora in corso, purchè abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
I termini entro i quali deve essere negato o consentito l’accesso possono essere sospesi per un massimo di 10 giorni se ci sono controinteressati. In questo caso, la pubblica amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso documentale è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della domanda stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione decide sulla domanda.L’accesso ai doumenti non può essere negato se sia sufficiente differirlo per renderlo possibile.Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione dell’integrazione.
L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione del documento o estrarne copia.
Il responsabile del procedimento di accesso valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia del documento. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta sufficiente.
Con un'istanza è possibile richiedere la ricerca esclusivamente per un atto o documento quindi per richiedere la ricerca di più atti o documenti dovranno essere presentate tante istanze quanti sono i documenti da ricercare.
Durata massima del procedimento amministrativo
Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre acquistare anche una marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla copia conforme
I documenti conservati negli archivi storici di un ente pubblico sono liberamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).
Fanno eccezione, in quanto non sono da considerarsi “storici”:
Solo il Ministero dell'Interno, previo parere del soprintendente archivistico, può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123, c.1 e 3).
Gli enti pubblici possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124 c.1).
Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare il Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, all. 2.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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