La normativa europea garantisce agli interessati alcuni diritti. In parte si tratta di una conferma di diritti già sanciti dalla precedente Direttiva, in parte di un’evoluzione, ma vengono anche introdotte alcune novità.
Non tutti sono applicabili agli Enti pubblici in generale ed ai servizi demografici in particolare; ad esempio il diritto alla cancellazione del dato non si applica se c’è una previsione di legge che obbliga a trattarlo e conservarlo, cosi come il diritto alla portabilità del dato, ovvero la possibilità per l’utente di trasferire i suoi dati da un fornitore ad un altro, non è normalmente riferibile alla maggior parte degli Enti pubblici, anche se può trovare alcune applicazioni anche al di fuori del contesto privato.
Il regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò avviene tramite l'informativa.
L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato, sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento, Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento (principio di accountability).
L'informativa è dovuta ogni qual volta vi sia un trattamento di dati. L'obbligo di informare gli interessati va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta dei dati.
L'informativa deve avere il seguente contenuto minimo (articoli 13 e 14 del Regolamento europeo):
L’interessato ha diritto di accedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni, ai dati che lo riguardano.
La procedura è esente da qualunque tassa e diritto, come specificato dal Regolamento e come usuale per le dichiarazioni d’anagrafe e di stato civile.
E’ chiaro che, in mancanza di un’informatizzazione spinta, è piuttosto difficile risalire a tutti i dati. Già reperire un atto di stato civile solo sulla base di un nominativo richiederebbe la verifica di molti indici decennali. Se poi un dato è all’interno di un atto, ad esempio perché il soggetto è citato come testimone, è praticamente impossibile rispondere. Ma si tratta di un caso previsto, per cui, se è impossibile comunicare le informazioni o si potesse farlo solo a seguito di uno sforzo sproporzionato, non c’è obbligo di comunicazione, soprattutto per gli Enti pubblici (art. 14 c. 5 lett b) del Regolamento).
A seguito dell’accesso, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
In presenza di dati non informatizzati, e non essendo materialmente possibile, il più delle volte, sfogliare tutto il cartaceo, in tali casi si potrà rispondere solo in riferimento ad atti noti o a dati reperibili in via informatica, preferibilmente specificando che altri dati possono essere presenti, ma, non essendo strutturati, non rientrano nell’ambito di applicazione come indicato del Considerando n. 15 e nel sopra citato art. 14.
Ogni cittadino ha diritto di conoscere i propri dati registrati in ANPR.
Tale principio è stato inserito dal legislatore nel 2015 all'art.35, comma 5, del d.P.R. n.223/1989, in cui si legge che presso gli uffici, gli iscritti esercitano i diritti di cui all'art.15 del GDPR, sui dati contenuti in ANPR nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dalla normativa sulla privacy.
In sintesi ogni cittadino ha diritto di conoscere, controllare e verificare i propri dati registrati in ANPR, ottenendo altresì informaizoni sulle modalità di trattamento e di comunicaizone a terzi dei medesimi.
Conoscere i propri dati significa due cose:
- visulaizzarli direttamente online, attraverso il portale ad essi dedicato;
- richiederne copia (visura) presso i soggetti titolati ad accedere ad ANPR, ovvero tramite gli uffici anagrafe
Essendo l'esercizio di di un diritto, tale modalità può avvenire con qualsiasi forma e senza l'emissione di un certificato: non può essere previsto alcun pagamento di diritti o imposte, e l'accesso non può essere sottoposto ad alcuna procedura formale, essendo sufficiente, e necessaria, l'identificazione del titolare. Il prodotto potrà essere un documento cartaceo o informatico, rilasciato senza alcuna formalità e sul quale non è necessaria la firma dell'ufficiale di anagrafe.
In sintesi l'accesso ai propri dati personali in ANPR:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 17/07/2024, 19:58