Disconoscere la paternità

  • Servizio attivo


Descrizione Procedimento

Secondo la legge, in regime di matrimonio si attribuisce automaticamente al marito la paternità del figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione e non sono trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 231 e 232, Codice civile).

L'azione di disconoscimento di paternità è volta a rimuovere lo stato di figlio in contrasto con la presunzione legale di paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Il disconoscimento è previsto nei seguenti casi:

  • se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il 300esimo il 180esimo giorno prima della nascita
  • se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare
  • se nel detto periodo la donna ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questi casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, od ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità
  • se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dal matrimonio.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata oltre che dal padre, nei casi sopra previsti, anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Il disconoscimento di paternità va fatto al tribunale competente di residenza del minore.

Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tribunale.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio di Stato Civile

Indirizzo Piazza Libertà 18 - piano terra

Argomenti:

Strumenti di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Tribunale Amministrativo Regionale Sede di Milano
Tel. 02760531


Strumento di tutela amministrativo

Pagina aggiornata il 18/07/2024, 09:15

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri