Ordinanza Sindacale 3 - Posticipo attivazione impianti termici

Informazioni Generali

  • 20/10/2022 - 28/10/2022
  • Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Cavenago di Brianza – Posticipo dell’attivazione al 29 ottobre 2022

ORDINANZA SINDACALE N. 3
OGGETTO: “Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Cavenago di Brianza – Posticipo dell’attivazione al 29 ottobre 2022”.


I L  S I N D A C O


Visti:
• l’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 e l’art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l’art. 7, comma 13, della DGR XI-3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;


Visti:
• il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
• il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
• il D.M. n. 383 del 06/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013;


Considerato che:
• il conflitto in Ucraina ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell’adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
• l’impianto normativo di cui sopra rende evidente che l’Ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;


Considerato, altresì, che:
• le temperature registrate nel nostro territorio dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
• il Comune di Cavenago di Brianza è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria;
• gli impianti termici ad uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;


Ritenuto, pertanto, che:
• le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l’art. 7, comma 13, della DGR XI-3502 del 5/08/2020;


Visti:
• il Regolamento UE 2022/1369;
• gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
• gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;
• il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
• gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
• l’art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;
• il D.M. n. 383 del 06/10/2022;
• lo Statuto comunale vigente;


o r d i n a


La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l’accensione al 29 ottobre 2022.
La presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) agli edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.


o r d i n a altresì


ai competenti Organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
• ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
• ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.


Dalla Residenza Municipale, 20.10.2022


IL SINDACO
Dott. Davide FUMAGALLI

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