DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Informazioni Generali

  • 13/01/2023 - 13/02/2023
  • informazioni sulle principali forme di propaganda elettorale nei 30 giorni antecedenti le consultazioni regionali del 12/13 febbraio 2023

AFFISSIONI

Dal 30° giorno antecedente la consultazione (13 gennaio 2023), sono consentite esclusivamente negli spazi predisposti per la propaganda elettorale dalla Giunta Comunale, secondo i modi e tempi di seguito indicati, e fino alla mezzanotte di venerdì 10 febbraio 2023. A partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell’affissione di giornali e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate.
I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati; costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno, lecita l'affissione interna purché sia ad almeno 50 cm dalla vetrina.
E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, manifesti ecc. inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali o palloni ed aerostati ancorati al suolo.
Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1 Legge 212/1956)

Si ricorda che l'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale è conseguenza - automatica - dell'ammissione alla competezione della lista di riferimento; pertanto NON è necessario (nè previsto) fare alcuna domanda di ammissione alla propaganda elettorale, per le liste ammesse alla competizione.

Si ricorda inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 147/2013, la propaganda elettorale è consentita unicamente a coloro che partecipino alla consultazione con una lista di candidati ovvero, nel caso di referendum, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico che abbiano presentata la suddetta apposita istanza; NON è più ammessa, in sostanza, la propaganda elettorale INDIRETTA.

UBICAZIONE DEGLI SPAZI
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 Via delle Foppe
 Via 24 Maggio
 Via Don Sturzo
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ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

SPAZIREGIONALI


Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda


Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.


Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili


Sempre da venerdì 13 gennaio 2023, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Uso di locali comunali


A decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Diffusione di sondaggi demoscopici


Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 gennaio 2022 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Inizio del divieto di propaganda


Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 11 a lunedì 13 febbraio 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Ai sensi del secondo comma del medesimo art 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).


Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

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