Pagare l'imposta di bollo

Pagare l'imposta di bollo

Imposta di bollo virtuale: qual è il modello di dichiarazione, le istruzioni, la trasmissione e come effettuare il pagamento.

Tutte le domande presentate alla pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili, sono assoggettate all'imposta di bollo, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle domande medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso. L'imposta di bollo è pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Se presenti la domanda a mano o a mezzo del servizio postale, il versamento dell'imposta avviene mediante l'acquisto del contrassegno telematico, da apporre sul documento.

Se invece presenti la domanda mediante strumenti telematici, il contrassegno deve risultare dalla scansione del documento oppure devono esserne riportati gli estremi (giorno e ora di emissione e identificativo di 14 cifre). Inoltre, solo in questo caso, l'imposta è dovuta nell'importo fisso di Euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

La domanda di accesso ai documenti amministrativi non è assoggettata all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata ad ottenere, anzichè copia semplice, copia autentica di un documento. In tale caso permane l'obbligo di apposizione del bollo sia sulla domanda di accesso che sulla copia conforme rilasciata, salvo che ricorra una specifica ipotesi di esenzione da indicare in modo espresso.

Non sussiste invece l'obbligo di apposizione della marca da bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni.

 

Se ti sarà rilasciato un provvedimento o certificato sarà necessario assolvere l'imposta di bollo pagando la somma di euro 16 direttamente in ufficio con il vantaggio per i cittadini di non dover acquistare la marca da bollo in tabaccheria.
Sul certificato viene stampata la dicitura: assolvimento virtuale dell’imposta di bollo , oltre agli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:

[Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto]

Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.
Art. 21. 
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà  di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini  suindicati  e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 
Art. 27-bis.
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 82:

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società] sono esenti dall'imposta di bollo.

Gli elenchi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI possono essere consultati ai seguenti link:

Gli enti del terzo settore sono individuati dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 4:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Sanzioni

Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.

Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

Gli uffici pubblici non possono rifiutarsi di ricevere indeposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con l'imposta di bollo.

Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti per la loro regolarizzazione, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalladata di ricevimento.

Chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine, é soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta (art.25 del d.P.R. n.642/1972).

Ai nostri sportelli dell'Ufficio Anagrafe l'imposta di bollo può essere pagata direttamente bollo virtuale.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011, tutte le certificazioni anagrafiche sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti privati. Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica amministrazione o a un Gestore di pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione sostitutiva di certificazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Per banche, bancoposta, assicurazioni private, non è prevista alcuna esenzione di imposta o diritti di segreteria, e i documenti richiesti verranno rilasciati esclusivamente in bollo.

I casi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e/o dei diritti di segreteria deve essere disciplinata da apposita norma.

Spetta al richiedente indicare l'uso esente: "... é fatto obbligo al richiedente, al fine di godere del beneficio, di indicare espressamente l'uso al quale il documento é destinato" (risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Veneto, n.907-4767/2013, vedi anche risoluzione dell'Agenzia delle entrate delle Marche del 31/05/2012).

Tutti i certificati diretti ad una Pubblica Amministrazione o a soggetti privati, possono essere sostitutiti con l'autocertificazione, che non comporta alcun costo.   

Vero o falso?

E' vero che l'ufficiale di anagrafe o qualsiasi altro pubblico ufficiale, si può rifiutare il rilascio di un certificato o altro documento se non é in regola con l'imposta di bollo?

FALSO - Il documento é valido a prescindere dall'assolvimento dell'imposta di bollo; pertanto l'ufficiale d'anagrafe, in caso di rifiuto da parte del richiedente, dovrà far presente l'obbligo di legge al pagamento dell'imposta ed evidenziare le conseguenti responsabilità, richiedendo il corretto assolvimento dell'imposta. In caso di rifiuto, il pubblico ufficiale dovrà contestare per iscirtto la violazione di legge, rilasciando ugualmente il certificato, che dovrà essere inviato in copia all'Agenzia delle entrate per la segnalazione di evasione fiscale. Un eventuale rifiuto al rilascio di un certificato o altro documento di propria competenza può comportare la denuncia per omissione di atti d'ufficio.

E' vero che per tutelarsi da un'eventuale corresponsabilità, é legittimo indicare quale motivazione dell'esenzione dall'imposta, la seguente dicitura?: "In carta libera per gli usi consentiti dalla legge".

FALSO - L'Agenzia delle entrate con risoluzione n.25/E della Direzione centrale normativa di Roma in data 29/03/2010, ha affermato che: "... E' tuttavia il caso di precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo é necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati".

E' vero che esiste l'esenzione dall'imposta di bollo per "uso successione" e "uso lavoro"?

FALSO - Non esiste alcuna norma che preveda l'esenzione di bollo per queste ipotesi. Il cosiddetto "uso successione" era entrato nella prassi comune per indicare la richiesta di un certificato dap resentare all'Agenzia delle entrate al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa di succession; l'uso esente dall'imposta non é mai stato relativo alla documentazione ncessaria per la pratica di successione, bensì alla richiesta di esenzione dal pagamento di un'imposta, ai sensi dell'art.5, all.B, del d.P.R. n.642/1972. Con l'entrata in vigore della L. n.183/2011 che prevede la non validità dei certificati presentati ad una P.A., tale uso non ha più alcuna concreta possibilità di applicazione.

Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMIGLIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge, richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo). Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.

E' vero che la copia integrale "autenticata" di un atto dello stato civile é sempre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.7, c.5, L. n.405/1990?

FALSO - Affinchè la copia integrale sia esente dall'imposta é necessario che:

· sia rialscia una fotocopia non autenticata;

· sia rilasciato un estratto per copia integrale che dovrà contenere, come previsto dall'art.107 del d.P.R. n.396/2000, la trascrizione esatta dell'atto compresi il numero e le firme apposte, le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale e l'attestazione da parte di chi rilascia l'estratto che la copia é conforme all'orginale.

Se invece si rilasci la fotocopia autenticata, il documento non può essere considerato giuridicamente un estratto per copia integrale, ma un documento rilasciato in base alla normativa in materia di copia conforme ai sensi dell'art.18 del d.P.R. n.445/2000, per il quale l'atto di autentica é soggetto all'imposta di bollo, salvo che per il rilascio di un uso esente.

E' vero che é possibile rilasciare un certificato per uso "borsa di studio o presalario"?

VERO - Ma solo nel caso che la borsa di studio non sia stata istituita da una P:A: o da un gestore di pubblico servizio, in questi casi, infatti, il certificato non sarebbe valido, per cui l'uso non sarebbe realistico e credibile; pertanto l'esenzione dell'imposta é possibile solo nel caso in cui il documento sia destinato ad un soggetto privato.

Le nuove marche da bollo telematiche riportano la data del rilascio da parte della tabaccheria; é vero che si può apporre sul documento una marca con una data successiva alla data di formazione del documento stesso?

FALSO - La marca da bollo sui documenti soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine deve essere apposta nel momento stesso della loro formazione; pertanto la marca non può avere una data successiva, in quanto questo dimostrerebbe in modo inequivocabile che l'imposta é stata assolta solo dopo la fromazione dell'atto.

Il concetto di gratuità equivale ad esenzione dall'imposta di bollo?

FALSO - Il termine gratuità, contenuto in diverse disposizioni normative non equivale ad un'esplicita previsione agevolativa in materia fiscale, ma é finalizzato a non gravare sul cittadino il costo del servizio che la P.A. deve sostenere per il rilascio dei documenti richiesti (vedi la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.132/E del 13/11/2006), ma l'imposta di bollo, se non è prevista una specifica esenzione da norme di legge, è comunque dovuta.

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