Stato Civile
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
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La sepoltura deve essere autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 74). Solitamente, l'autorizzazione è chiesta dall'agenzia funebre incaricata delle esequie.
Se il cimitero di sepoltura si trova in un altro Comune, sarà rilasciata anche una comunicazione per il Comune di destinazione.
Chi si occupa della sepoltura nei cimiteri comunali deve:
È la sepoltura del feretro (bara di legno senza cassa interna ermetica di zinco) in un campo comune o in un campo in concessione. La sepoltura dura almeno dieci anni, periodo necessario per la decomposizione della bara di legno e la trasformazione in sali minerali del corpo.
È la sepoltura del feretro (bara di legno con cassa interna ermetica di zinco) in manufatti di cemento sotto terra come le tombe o fuori terra in loculi.
Per garantire al defunto una degna sepoltura è possibile tumulare provvisoriamente le ceneri o i resti mortali in attesa di una nuova e definitiva collocazione.
La tumulazione provvisoria può avvenire in posti già in concessione a privati oppure, se presenti, in sepolture di proprietà comunale.
Le tumulazioni provvisorie hanno una durata limitata nel tempo definita dal Regolamento comunale.
In un loculo è consentito collocare un feretro e una o più cassettine per resti mortali o urne cinerarie finchè si raggiunge la sua massima capienza. La stessa cosa vale anche per le cellette ossarie.
Per introdurre ceneri o resti mortali in sepolture già in concessione, il concessionario deve fare domanda al Comune dove si trova il cimitero. La data di scadenza della concessione del luogo di sepoltura rimane invariata.