Chiedere la cittadinanza italiana

Descrizione Procedimento

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello "ius sanguinis")
  • l'acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello "ius soli")
  • la possibilità della doppia cittadinanza
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

  • cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")
  • cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
  • acquisto della cittadinanza durante la minore età
  • acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
  • cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
  • acquisto della cittadinanza per residenza
  • concessione della cittadinanza per meriti speciali
  • riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.

Cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.

Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato

Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.

L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.

730 giorni

Cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")

Acquista la cittadinanza italiana:

  • colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b)
  • il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 2).

Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
  • adozione
  • naturalizzazione del genitore.

Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione 

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:

  • atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell’interessato)
  • atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità
  • certificato di cittadinanza del genitore.

Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.

Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile emanato dal tribunale per i minorenni.

Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.

Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori

Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".

L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

  • il rapporto di filiazione
  • la minore età del figlio
  • la convivenza con il genitore.

La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.

In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Il Comune, nel corso dei sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, comunica al neo-diciottenne straniero la possibilità, in presenza dei requisiti, di chiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione, la domanda potrà essere fatta anche oltre il compimento dei 19 anni.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con gli enti coinvolti.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.

180 giorni
 
 

Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • due anni di residenza legale dopo il matrimonio se residente in Italia o tre anni dopo il matrimonio se residente all'estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
  • validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino al giuramento (Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601)
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, Titolo I, Capo I, Capo II e Capo III del Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, Codice penale (delitti contro la personalità dello Stato)
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.

La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

  • al prefetto, per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, se il coniuge straniero ha la residenza all'estero
  • al Ministro dell'Interno, se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Acquisto della cittadinanza per residenza

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

  • tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
  • quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
  • cinque anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

Prestare giuramento di cittadinanza

Entro sei mesi dal ricevimento della concessione da parte dell’autorità competente, chi ha richiesto la cittadinanza italiana deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Le date dei giuramenti sono stabilite dall'Ufficio di Stato Civile sulla base della documentazione presentata e degli eventuali controlli da svolgere e vengono comunicate telefonicamente o tramite e-mail all'interessato.

La formula che dovrà essere letta da chi rende il giuramento è la seguente:

Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato Italiano”.

Per fissare la data del giuramento è necessario compilare la domanda e portarla allo sportello dell'ufficio protocollo insieme a:

  • Busta chiusa ricevuta dalla Prefettura
  • Fotocopia del passaporto

 

Dopo aver prestato giuramento si acquisisce la cittadinanza italiana e quindi si potrà

  • trascrivere l’atto di nascita nei registri di stato civile
  • richiedere la carta d’identità elettronica al Comune
  • richiedere il passaporto italiano alla Polizia di Stato

Con riguardo alla trascrizione dell’atto di nascita si evidenziano i seguenti punti:

  • Secondo le disposizioni italiane, il luogo di nascita del cittadino divenuto italiano da riportare nella certificazione, è esclusivamente il comune di nascita risultante dall'atto di nascita. Quando la nascita è avvenuta all'estero, il comune di nascita è seguito soltanto dall'indicazione del paese straniero ove tale comune si trova. Non possono quindi essere certificati come luogo di nascita, anche se sono indicati nell'atto di nascita insieme al comune di nascita, regioni, dipartimenti, distretti, province o entità territoriali minori quali municipi, villaggi, circoscrizioni.
  • Se il neo cittadino è coniugato (o unito civilmente), in seguito alla trascrizione dell’atto di nascita è possibile rilasciare i certificati di nascita, ma il rilascio degli estratti di nascita sarà possibile solo dopo che sia stato trascritto anche l’atto di matrimonio (o l’atto di unione civile) e sia stato annotato nell'atto di nascita.

Secondo quanto previsto dal Decreto di conferimento della cittadinanza italiana e dagli atti di nascita depositati, in seguito alla naturalizzazione, potrebbe esserci una variazione delle generalità. L’Ufficio Stato Civile e l’Ufficio Anagrafe prenderanno atto di quanto indicato nel Decreto e/o del luogo di nascita indicato negli atti di nascita depositati.

Concessione della cittadinanza per meriti speciali

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.

Costi

Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis", è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto. 

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