Trasportare cadaveri, ceneri e resti mortali

Trasportare una salma (prima dell'accertamento di morte)

Il trasporto, cosiddetto "a cassa aperta", della salma deve avvenire entro le quarantotto ore successive al decesso.

La salma può infatti essere trasferita, su richiesta dei famigliari o di altri aventi titolo, dal luogo del decesso a una struttura sanitaria, al deposito di osservazione, alla sala del commiato o all'abitazione del defunto per completare il periodo di osservazione. Il trasporto deve essere effettuato nel rispetto della salute pubblica, mantenendo condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Prima della partenza della salma, l'impresa funebre deve inviare una comunicazione:

  • all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma
  • all'autorità sanitaria competente per il luogo di destinazione della salma responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo.

Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'interno del territorio italiano

Per trasferire un cadavere, le ceneri o dei resti mortali occorre chiedere l'autorizzazione al Comune competente (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285).

L'agenzia funebre trasporta il cadavere dal luogo dove si è completato il periodo di osservazione al cimitero o al forno crematorio, rispettando le modalità previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

All'autorizzazione di trasporto di cadavere è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro compilato dall'incaricato al trasporto.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'estero

Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29) tramite:

  • il passaporto mortuario se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Regio Decreto del 01/07/1937, n. 1379): Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.
  • un decreto di autorizzazione al trasporto all'estero se il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. In questo caso occorre anche il nulla osta dell’Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.

Costo

Questo procedimento è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € che verrà assolta in modo virtuale pagando il relativo importo in ufficio

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