Consultare documentazione d'archivio di interesse storico

Descrizione Procedimento

I documenti conservati negli archivi storici di un ente pubblico sono liberamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).

Fanno eccezione, in quanto non sono da considerarsi “storici”:

  • i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
  • i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.

Solo il Ministero dell'Interno, previo parere del soprintendente archivistico, può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123, c.1 e 3).

Gli enti pubblici possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124 c.1).

Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare il Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, all. 2.

torna all'inizio del contenuto