Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

I beni mobili registrati sono quelli identificati dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2683, Codice civile:

  • le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal Codice della navigazione, art. 146
  • gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal Codice della navigazione, art. 753
  • gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico PRA (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi con portata superiore a 3,5 tonnellate).

Il Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7 ha stabilito che:

L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali [...].

Una volta predisposti gli atti di vendita secondo le indicazioni reperibili sul sito dell'Automobile Club d'Italia è possibile recarsi presso gli sportelli di un qualsiasi Comune per ottenere l'autenticazione della firma.

Requisiti

Possono chiedere l'autentica:

  • i maggiorenni capaci di intendere e di volere, previo accertamento dell'identità
  • gli interdetti, in questo caso la firma è apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina
  • chi non sa o non può firmare. In questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".

Autenticazione di certificati digitali (CDPD)

Per i certificati digitali (CDPD) non è più possibile procedere all’autentica di firma poiché i Comuni non sono dotati degli strumenti per agire digitalmente sulla procedura di vendita (vedi sentenza del Consiglio di Stato n. 590/2019REG.PROV.COLL, pubblicata il 24 gennaio 2019, assunta proprio sulla base della valutazione di natura vincolante dell’atto, al fine di non vanificare l’evoluzione digitale della procedura e nel principio dell’unicità del documento stesso).

Dal 1° gennaio 2020 il DU (Documento Unico del veicolo) ha sostituito il certificato di proprietà dell’auto e comprenderà anche la carta di circolazione.

Con la nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2020 le procedure sono state completamente digitalizzate e contestualmente, con il Decreto ministeriale 13/03/2019, è stata disposta l’abrogazione della modulistica prevista per l’immatricolazione, aggiornamento della carta di circolazione conseguente al trasferimento di proprietà dei veicoli nonché di altre procedure legate ai beni mobili registrati.

Pur definendo l’intero processo di digitalizzazione, sia dal punto di vista normativo e sia per quello gestionale, nulla si prevede per i documenti cartacei ancora in uso. Nel Comunicato ministeriale 19/04/2019 a firma del Ministero dei Trasporti, ACI e PRA, relativamente agli «atti nativi cartacei», le poche indicazioni  presenti conducono direttamente alla competenza degli STA (sportello telematico dell’automobilista) per la dematerializzazione del documento (il vecchio CDP), con conseguente sottoscrizione, mediante tablet, da parte del venditore. Il tutto verificato e controfirmato dal funzionario dello STA.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Automobile Club d'Italia

Costo

Questo procedimento è  soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € che verrà assolta in modo virtuale pagando il corrispettivo importo in ufficio

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