Chiedere la correzione di datii in atti di stato civile

Il cittadino che riscontri un errore materiale di scrittura in un atto dello Stato Civile, può richiedere all'Ufficiale dello Stato civile depositario dell'atto stesso la dovuta correzione, mediante apposita istanza. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.


L'ufficiale di stato civile corregge gli errori materiali di scrittura commessi nella redazione di un atto redigendo apposito verbale di correzione.


Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca anteriore all'entrata in vigore dell' Ordinamento di S.C. e può essere richiesta:
- l'intestatario medesimo o chi vi abbia interesse
- dal Pubblico Ministero
- per esigenze d'ufficio
solo quando l'esigenza si manifesti in momento attuale, e purchè si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di scritturazione dell'uff. di S.C. che ha redatto l'atto con documenti e valide motivazioni che rendano legittima la ''''correzione'''' (da allegare alla richiesta).

In tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per la correzione di un errore meramente materiale occorre promuovere la rettificazione dell’atto dello Stato Civile mediante ricorso promosso a cura dell’interessato presso il Tribunale – Sezione di Volontaria Giurisdizione nella cui circoscrizione si trova l’Ufficio di Stato Civile depositario dell’atto da rettificare. Analogo procedimento deve essere seguito in caso di:

  1. ricostituzione di un atto di Stato Civile andato distrutto o smarrito;
  2. formazione di un atto di Stato Civile omesso;
  3. cancellazione di un atto di Stato Civile indebitamente registrato;
  4. opposizione al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di ese-guire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.

Correzione generalità cittadini stranieri in atti di Stato Civile

Riguarda la correzione del nome o del cognome di cittadino straniero riportato sull’atto di nascita formato in Italia, in caso in cui queste generalità non siano conformi all’ordinamento giuridico dello stato in cui il cittadino ha la cittadinanza (Circolare Ministero dell’interno 29/11/2004, n. 66).

La richiesta va corredata dell’attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui l’interessato è cittadino, dalla quale risulti che l’attribuzione del nome o del cognome non è conforme all’ordinamento giuridico vigente in tale Stato.

La correzione viene riportata tramite annotazione sui registri di stato civile.

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