REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 12 GIUGNO 2022

Informazioni Generali

  • 12/06/2022 - 16/06/2022
  • AFFLUENZA E RISULTATI IN TEMPO REALE: alle ore 23 ha votato il 14,72% degli aventi diritto

AFFLUENZA E RISULTATI IN TEMPO REALE

Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022

Evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Percorsi differenziati di entrata e uscita

Ai seggi elettorali è FORTEMENTE RACCOMANDATO l’uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta

Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l 'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.

L’elettore dopo aver votato e ripiegate le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

SERVIZIO di TRASPORTO PUBBLICO per il RAGGIUNGIMENTO del SEGGIO ELETTORALE

A norma del disposto contenuto nell’art. 19, 1° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato organizzato un servizio di trasporto locale, volto a facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali, da parte degli elettori disabili, nel giorno della votazione.

A tale scopo gli interessati dovranno contattare l’ufficio elettorale ai numeri 02/95241452 per la prenotazione del Servizio ENTRO IL 10 GIUGNO 2022

Il Trasporto sarà effettuato rispettando i protocolli anticovid in vigore:

 l’utente dovrà farsi trovare in strada presso la sua abitazione

 il trasporto avverrà con un solo elettore con relativo accompagnatore

 l’utente dovrà indossare la mascherina chirurgica

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento da COVID-19

Gli elettori sottoposti a trattamento domiclliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, ai sensi del comma 2, tra il 2 e il 7 giugno p. v. (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

CONSEGNA AGGIORNAMENTO E DUPLICATO DELLA TESSERA ELETTORALE

Tutti gli elettori che risultassero sprovvisti della Tessera Elettorale ed in particolare coloro che alla data del 12 giugno 2022 avranno compiuto i 18 anni di età, potranno ritirarla presso l’ufficio elettorale comunale.

 

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. l, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), sarà aperto, oltre che nei consueti orari, anche

  • venerdì 10 giugno dalle ore 9 alle ore 18
  • sabato 11 giugno dalle ore 9 alle ore 18
  • domenica 12 giugno ore 7 alle ore 23

 

In caso di:

  1. TRASFERIMENTO DI RESIDENZA di un elettore da un comune ad un altro, si provvederà a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza
  1. SMARRIMENTO della tessera elettorale si compilerà al momento apposita dichiarazione sostitutiva;

 

  1. FURTO della tessera elettorale si dovrà esibire la denuncia sporta presso le autorità competenti

 

  1. ESAURIMENTO SPAZI si procederà al rinnovo previa esibizione della tessera esaurita

 

  1. DETERIORAMENTO della tessera, con conseguente inutilizzabilità, verrà rilasciata un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

 

  1. VARIAZIONI DI DATI o delle indicazioni contenute nella tessera verrà consegnato un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, previa presentazione della Tessera posseduta

 

La Tessera Elettorale verrà rilasciata solo all’intestatario nei casi 2) 3) 4) 5)

o a persona con lui convivente nei casi 1) 6) o ai neo-elettori

domanda duplicato tessera elettorale

Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

AGEVOLAZIONI PER l VIAGGI FERRQVJARI
Le Società Trenitalia S.p.A., ltalo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l'Amministrazione dell'interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti In Italia o residenti all'estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto. I biglietti, con l'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Pertanto, per le consultazioni del giorno 12 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 3 giugno 2022 e quello di ritorno non oltre il 22 giugno 2022; per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali del 26 giugno 2022, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 17 giugno 2022 e quello di ritorno, non oltre il 6 luglio 2022.
Gli elettori, per poter usufruire dell'agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:
• nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;
• nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione;
• gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.
Per gli elettori residenti all'estero, l'emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ave in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.
Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento.
Le agevolazioni tariffarie per gli elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore. Con la Società ItalaNuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.
Le Società Trenitalia S.p.A. e Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. applicheranno le agevolazioni tariffarie anche in favore dei cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in un comune italiano che ivi si rechino a votare per le elezioni comunali.
Inoltre:
A) la Società Trenitalia S.p.A. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale {Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2" classe e per il livello di servizio Standard. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie, self service (in sviluppo) ed agenzie di viaggio Trenitalia nonché accedendo ai canali digitali di Trenitalia (app Mobile e sito Trenitalia.com).
Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenitalia.com;
B) la Società Italo- Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.
Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Itala, il contact center "Pronto Itala", il sito web italotreno.it nonché il portale Agenzie di Viaggio. Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.italotreno.it;
C) la Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2A classe.
I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno.
Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenord.it.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE
Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato disposizioni alle Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla GNV S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG - Navigazione Libera del Golfo, di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa.


AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto", agli elettori italiani residenti all'estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.
La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.
L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.


AGEVOLAZIONI pER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI
La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza.
Lo sconto applicabile è pari al 40% della tariffa del biglietto andata e ritorno fino a un massimo di ( 40, escluse le tasse e i supplementi, e non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore. Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto. Per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati per ciascun passeggero. Al momento del check-in e/o dell'imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o,
qualora ne s1a sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione.
Il viaggio di andata dovrà essere effettuato non prima di 7 giorni antecedenti la data della consultazione elettorale, e quello di ritorno non oltre 7 giorni successivi la data della consultazione medesima.

ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO DI ALCUNE CATEGORIE DI ELETIORI RESIDENTI ALL'ESTERO
Si rammenta altresì che, per le consultazioni referendarie del 12 giugno 2022, ai sens1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma l-bis, introdotto dall'art. 2, comma 37, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52), e del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (art. 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo .

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

La Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 19 maggio 2022, alle ore 18,30 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Ubicazione degli spazi riservati alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico:

Cavenago di Brianza  Via delle Foppe
Cavenago di Brianza  Via 24 Maggio Tabell
Cavenago di Brianza Via Don Sturzo ang. Via Manzoni

 

Assegnazione delle sezioni , secondo l’ordine di presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
1 – PARTITO DEMOCRATICO............................................................................. Sezione N. 1
2 – LEGA – SALVINI PREMIER ........................................................................... Sezione N. 2
3 – CORAGGIO ITALIA...................................................................................... Sezione N. 3

INDICAZIONI DELLA PREFETTURA

Con la presente si intende sottoporre all’attenzione di tutti i soggetti coinvolti nelle consultazioni elettorali e referendarie del prossimo mese di giugno, i più importanti aspetti della campagna elettorale (condivisi in occasione di precedenti consultazioni ed aggiornati in occasione delle elezioni amministrative del 2021), per contribuire ad assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale (norme e circolari, tra cui la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980 avente ad oggetto “Disciplina della propaganda elettorale”) ed in un clima di serena e civile dialettica democratica. In uno spirito di scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia, si condividono le seguenti prescrizioni di carattere generale.

COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale e nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio da infezione da SARS-CoV-2, in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 23,00 Si configurano quali comizi la presenza di candidati in luogo pubblico se accompagnati da specifica organizzazione. Nei giorni festivi e prefestivi l’orario pomeridiano potrà essere protratto fino alle ore 24,00 e così per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, 9 e 10 giugno 2022. Ai sensi dell’art. 9 della legge 212/56, così come modificata dall’art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, sono vietati da sabato 11 giugno 2022 i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si ritiene opportuno che gli organizzatori diano informazione almeno due giorni prima della data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta, alle Autorità Comunali e agli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo anche se periferico, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni. Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni (si dovrà tenere conto, a titolo meramente esemplificativo e in caso di comizi che si susseguono nella stessa giornata, anche del tempo per l’allestimento e lo smontaggio delle attrezzature nonché del ragionevole intervallo per consentire l’afflusso e il deflusso dei partecipanti).
2. Le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni Comunali, con un calendario di massima settimanale. In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell'effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio.
Le Amministrazioni Comunali comunicheranno, appena noti, agli Organi di Polizia, i comizi già concordati.

3. Resta inteso che i siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi, le citate Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

4. Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero essere arrecati intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.

5. E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelli che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell'arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

6. In occasione dell'effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110).

8. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.

9. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Saranno da escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso.

10. Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. Alle ore 24,00 di venerdì 10 giugno 2022, i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge.

11. I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni dì propaganda elettorale e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

 

AFFISSIONI

1. Le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli spa-zi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Comunali dal 33° al 31° giorno antece-dente quello della votazione (10/12 maggio 2022) e che sono stati assegnati (nel numero di uno spa-zio per ciascuna lista ammessa) ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, da parte delle medesime Giunte, entro due giorni dalla data di ricezione delle co-municazioni sulle ammissioni delle liste e delle candidature, per le elezioni amministrative. Per i Referendum si rinvia alla Circolare n.5 della Prefettura.

2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alle ore 24,00 del venerdì 10 giugno: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidia-ni e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt.1 e segg. legge 4 aprile 1956, n.212, come modificati dalla legge 24 aprile 1975, n. 130).

3. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, al-beri e balconi (art. 1, ultimo comma, legge 212/1956). Tali disposizioni rispondono anche alla esigenza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico.

4. È vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pub-blico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, legge n. 130/1975).

5. I competenti Organi di Polizia dovranno intensificare la vigilanza al fine di contrastare il feno-meno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature e, anche per prevenire e/o reprimere ogni azione diretta alla di-struzione del materiale di propaganda regolarmente affisso.

6. I Comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politi-ci.

7. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, legge 10 dicembre 1993 n.515).

8. Qualora sia avvenuta l’illegittima defissione dopo le ore 24,00 del venerdì 10 giugno, sarà con-sentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Po-lizie Locali, all' uopo attivate, al momento della riaffissione. 9. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, tele-visione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del com-mittente responsabile (art. 29 comma 3 legge 25 marzo 1993 n. 81 e art. 3 comma 2 legge 10 dicem-bre 1993 n. 515). In caso di inosservanza delle predette norme si applicherà la sanzione amministrati-va pecuniaria prevista dalla legge. 10. L’art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni combinato con l’art. 15 comma 17 legge n. 515/1993 stabilisce che l’affissione dei manifesti di propaganda fuori dagli appo-siti spazi venga punita.

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI (art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022:

1. è vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile e fissa;

2. la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa; 3. è vietato il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini di propa-ganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.


PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

1. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè da venerdì 13 maggio 2022, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975. Ai sensi della normativa vigente la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (o, nel caso si svolga sul territorio di più comu-ni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni).

2. Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda eletto-rale. 3. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè sabato 11 giugno 2022 e nella giornata di domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

 

1. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, con-senta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina. Si tratta di orientamenti consolidati.

3. L'utilizzazione di postazioni fisse (es. gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a deter-minate condizioni: a. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni. Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di simboli di partito nelle sistemazioni dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando gli stessi servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

4. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, di-rettamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aero-stati ancorati al suolo.

5. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comu-ni alle normali affissioni.

6. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno es-sere oscurati.

7. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale oltre che nei luoghi pubblici, anche in quelli aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).

8. E’ da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le qua-li, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di di-scussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

9. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o al-toparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate rimanendo il veicolo fermo.

10. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di inizia-tiva popolare) non attinenti direttamente o indirettamente le consultazioni elettorali in corso, median-te l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o sim-boli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.

11. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente me-diante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI  DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"):

1. Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell' art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all' uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che tale attività non è soggetta a particolare autorizzazione (come già la circolare ministeriale n. 59 ha evidenziato). Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e con l’ordinario afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di Sezione e, solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Si rammenta che l’art. ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Ad esempio, in tale contesto sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi
Al riguardo, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività. L’ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato art. 9 sembra nascere dall’opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori.

Monza, 13 maggio 2022 Recapiti per eventuali quesiti: e-mail elettorale.pref_monzabrianza@interno.it

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Si informano gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
I suddetti elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il giorno 3 al giorno 23 maggio 2022, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

 

NORME IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA

Presentazione domande per affissione di stampati. manifesti. ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori dei referendum.

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 9 maggio 2022.

Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedere con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dal gruppo dei promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti, si forniscono ai successivi punti 3) e 4) le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori dei referendum.

Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda per i referendum

Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda - assegnandone uno ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne abbia fatto domanda - tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022.

Partiti e gruppi politici rappresentati al Senato. alla Camera e al Parlamento europeo

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, come da rispettive comunicazioni, in data, rispettivamente, 12 e 13 aprile scorso, del Segretario generale del Senato e del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera, o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

SENATO DELLA REPUBBLICA

MOVIMENTO 5 STELLE

LEGA~SALVINI PREMIER- PARTITO SARDO D'AZIONE

FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC

PARTITO DEMOCRATICO

FRATELLI D'ITALIA

ITALIA VIVA- P.S.I.

PER LE AUTONOMIE (SVP-PATI, UV)

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

  • ITALIA AL CENTRO [IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (NOI CAMPANI)]
  • LIBERI E UGUALI-ECOSOLIDALI
  • ITALEXIT PER L'ITALIA-PARTITO VALORE UMANO
  • +EUROPA - AZIONE
  • POTERE AL POPOLO
  • PARTITO COMUNISTA
  • MAlE
  • ITALIA DEI VALORI

CAMERA DEI DEPUTATI

  1. A) hanno ottenuto 5eggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

LEGA NORD

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

NOI CON L'ITALIA-UDC

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da: liste:

ITALIA EUROPA INSIEME

SVP-PATI

+EUROPA CON EMMA BONINO~CENTRO DEMOCRATICO

CIVICA POPOLARE LORENZIN

PARTITO DEMOCRATICO

Liste:

ASSOCIAZIONE "+EUROPA"

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LEGA NORD

LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LIBERI E UGUALI

MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO

MOVIMENTO 5 STELLE

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

SVP-PATI

UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

  1. B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

FORZA ITALIA- BERLUSCONI PRESIDENTE

FRATELLI D'ITALIA

LEGA- SALVINI PREMIER

MOVIMENTO 5 STELLE

PARTITO DEMOCRATICOLIBERI E UGUALI

ITALIA VIVA

CORAGGIO ITALIA

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

  • MINORANZE LINGUISTICHE
  • NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
  • CENTRO DEMOCRATICO
  • MAIE-PSI-FACCIAMOECO
  • AZIONE- +EUROPA-RADICALI ITALIANI
  • ALTERNATIVA
  • MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA
  • EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI

PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

LEGA SALVINI PREMIER

PARTITO DEMOCRATICO (PD)

MOVIMENTO 5 STELLE

FORZA ITALIA

S0DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)

FRATELLI D'ITALIA

 Promotori del referendum

Si riportano di seguito i nominativi dei promotori dei referendum in oggetto, cioè dei delegati, effettivi e supplenti, che sono stati designati dai Consigli regionali proponenti le richieste referendarie:

 per il Consiglio regionale della Lombardia, delegato effettivo Roberto ANELLI, nato ad Alzano Lombardo il 29-4-1956; delegato supplente Alessandra CAPPELLARI, nata a Castiglione delle Stiviere 1'1-05-1976; 

Si precisa che il Consiglio regionale della Sardegna NON ha promosso la richiesta di referendum avente il numero progressivo e la seguente denominazione:

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Gli altri Consigli regionali hanno invece promosso tutti e cinque i referendum in oggetto, cioè oltre a quello riportante il n. 4 testé citato anche quelli riportanti i sottoriportati numero progressivo e denominazione:

  1. l) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma l, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

 Si soggiunge che, per quest'ultimo referendum n. 5), il Consiglio regionale del Piemonte ha designato gli stessi delegati sopracitati, ma Alberto PREIONI come delegato effettivo e Stefano ALLASIA come delegato supplente.

Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione. gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum sarà utile, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell'Ufficio provinciale e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore dei referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum o presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore dei referendum o dell'organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.

Inizio della propaganda elettorale. riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

 

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

 

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

 Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 13 maggio 2022, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

 Uso di locali comunali m occasione di consultazioni elettorali

In occasione delle consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indiz1one dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma l, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n 51S, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Diffusione di sondaggi demoscopici

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

 Inizio del divieto di propaganda

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari {vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V del 5  aprile 1980).

Rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno dello spazio per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione {e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

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OPZIONE PER IL VOTO PER CORRISPONDENZA DEI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO ENTRO IL 11/05/2022

L'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato. 
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Viene allegato l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art.4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero.

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art.4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

 

Allegati 

   

 

Referendum 2022. Modello opzione elettori all'estero

 

OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA DEGLI ISCRITTI AIRE ENTRO IL 17/04/2022

Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio Ufficio consolare di riferimento.

È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO E ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) all’Ufficio consolare entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 17/04/2022. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo scaricabile qui.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

Con l’occasione si ricorda a tutti gli iscritti AIRE il dovere di tenere informato il Consolato Generale sulla propria situazione anagrafica e, in particolare, sui cambiamenti di indirizzo

Quesiti Referendari

Domenica 12 giugno 2022 si vota per i 5 Referendum popolari abrogativi, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn.56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022.

I decreti di indizione dei referendum sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2022.

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