Chiedere il rilascio di certificati anagrafici

Certificati anagrafici online

E' possibile scaricare i  certificati anagrafici online in maniera autonoma.
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del  Ministero dell’Interno permette di scaricare i seguenti 14 certificati per proprio  conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:
Anagrafico di nascita
Anagrafico di matrimonio
di Cittadinanza
di Esistenza in vita
di Residenza
di Residenza AIRE
di Stato civile
di Stato di famiglia
di Stato di famiglia e di stato civile
di Residenza in convivenza
di Stato di famiglia AIRE
di Stato di famiglia con rapporti di parentela
di Stato Libero
Anagrafico di Unione Civile
di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e sono quindi gratuiti. Possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in  vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità  Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei  componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio,  inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la  correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Certificati anagrafici allo sportello

I certificati anagrafici sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status.

  • tutti i dati registrati in anagrafe sono dati certificabili, senza alcuna eccezione;
  • i certificati anagrafici possono essere richiesti in qualsiasi comune subentrato in ANPR (deve essere già subentrato sia il comune di residenza sia il comune ove si fa la richiesta);
  • i certificati correnti possono essere richiesti da chiunque e per chiunque, ma sempre previa identificazione.
  • i certificati storici si rilasciano sempre previa motivata richiesta: è quindi necessaria una richiesta scritta e una valutazione dell’ufficiale d’anagrafe;
  • il concetto di motivata richiesta deve trovare riferimento nella L. 241/1990 e in particolare nell’art. 22, per cui, trattandosi di esercizio di diritto di accesso, gli "interessati sono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;
  • il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato nell’istanza, che tuttavia non potrà far riferimento a semplice richiesta per “curiosità”, “motivi familiari” o “ricerca genealogica”, ma dovrà essere sempre circostanziata e collegata a un interesse giuridicamente qualificato.

I certificati storici possono combinare dati ANPR e dati pre-ANPR, ma naturalmente questi ultimi saranno certificabili esclusivamente dal Comune che detiene i dati; i dati storici ANPR sono, invece, certificabili da qualsiasi Comune subentrato.

Il Comune rilascia i seguenti certificati:

  • certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
  • certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
  • certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell'emigrazione o della cancellazione
  • certificato di residenza per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'AIRE
  • certificato di residenza storico: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. Prima di richiedere il certificato storico di famiglia e di residenza, è possibile presentare richiesta di ricerca storica per verificare la presenza dei dati nei registri, soprattutto quando non si è sicuri della situazione dei propri antenati
  • certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
  • certificato di convivenza: attesta la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
  • certificato di stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
  • certificato di stato di famiglia storico: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione. È come se fosse la fotografia della famiglia in un preciso istante nel passato, dove vengono indicati tutti i componenti, compresi quelli non legati da vincolo parentale
  • certificato atipico: contiene informazioni tratte da pubblici registri, attendibili sino a prova contraria, non altrimenti certificabili. Il cittadino ha talvolta necessità di ottenere documenti di sintesi circa elementi contenuti o dedotti da atti di stato civile e di anagrafe, e dall’esame di più registri e documenti si può giungere a formare attestazioni o certificazioni conclusive. La certificazione che si può ricavare dal complesso di queste informazioni è quindi chiamata "atipica", in quanto non nominata, e compete a chi la emette attribuirle un nome, variamente composto in ragione dei diversi dati riportati nel documento
  • certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione.

Chi può richiedere un certificato

Se non sussistono divieti di legge l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti, e ogni altra informazione contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il rilascio delle informazioni è subordinato all'identificazione del richiedente (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33).

Normativa

Tutti i certificati anagrafici possono essere sostituiti dall'autocertificazione, cioè da un'autodichiarazione scritta e firmata direttamente dal cittadino, che ha la stessa validità del certificato anagrafico.

Non è perciò necessario recarsi presso gli Uffici di Anagrafe per validare l’autocertificazione.

Da settembre 2020, infatti, anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4.

L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Ai responsabili del procedimento è proibito chiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. La violazione dei doveri d'ufficio, prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.

Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.

Il Decreto Semplificazioni 2021 (n.77 del 31 Maggio 2021) introduce l'esenzione da bollo per i certificati emessi in modalità telematica attraverso la piattaforma ANPR

Si precisa che la certificazione anagrafica a cui si riferisce l'esenzione del bollo introdotta dall'art. 39 del D.L. 77/2021  è unicamente ed esclusivamente quella ottenuta in modalità telematica tramite la piattaforma ANPR.

Si tratta  di certificazioni digitali munite del sigillo elettronico qualificato previsto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 rese disponibili sulla piattaforma ANPR mediante apposito servizio dedicato e fruibile dai cittadini.

Validità dei certificati

La validità dei certificati dipende dalle informazioni che contengono:

  • per i certificati anagrafici è di tre mesi dalla data di rilascio (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33)
  • per i certificati che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (come per esempio quelli di nascita o di morte) è illimitata (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41)
  • per tutti gli altri certificati è di sei mesi dalla data di rilascio  (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41).

Limiti e divieti

Sono soggetti ad apposita e specifica richiesta motivata i dati di paternità e maternità, in base alla Legge 1064/1955 per cui “l’indicazione della paternità e maternità sarà omessa negli atti attestanti lo stato di famiglia” e al d.P.R. 432/1957, in base al quale “in ogni atto o documento relativi all’esercizio dei diritti o adempimenti derivanti dallo stato di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata”.

Il combinato disposto di queste due norme comporta che l’interessato deve richiedere per iscritto l’indicazione di questi dati e specificare un interesse diretto legato all’esercizio di un diritto o adempimento legato allo status di filiazione, interesse che dovrà naturalmente essere giuridicamente tutelabile.

Non sono inoltre mai certificabili:

  • dati anagrafici dai quali possa desumersi lo stato di adozione, anche in riferimento alla famiglia di origine (art. 27 L. 184/1983);
  • professione e titolo di studio;
  • dati del permesso di soggiorno;
  • domicilio digitale (a oggi non presente in ANPR);
  • condizione di persona senza fissa dimora: quest’ultimo rappresenta un dato anagrafico autonomo e indipendente dall’indirizzo di residenza anagrafica, che potrebbe essere sia reale sia fittizio.

Accesso diretto dell’interessato (o visura anagrafica)

E’ un diritto previsto dall’art.15 del GDPR (Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali), che prevede che ogni cittadino abbia diritto a conoscere una serie di informazioni sulle modalità di trattamento dei propri dati personali, ottenendo anche una copia degli stessi. Essendo esercizio di un diritto, tale modalità può avvenire con qualsiasi forma e senza l’emissione di un certificato: non può essere previsto alcun pagamento di diritti o tasse, come specificato già diversi anni fa dall’autorità garante italiana.

L’accesso ai propri dati personali, pertanto:

  • deve riguardare esclusivamente i dati dell’interessato o delle persone su cui egli esercita la responsabilità genitoriale o la tutela o da cui è stato espressamente delegato;
  • può essere richiesta in qualsiasi comune ANPR;
  • può avvenire mediante visione, anche per via telematica, a patto che sia garantita l’identificazione del richiedente (sempre esclusivamente con SPID o CIE);
  • può avvenire mediante il rilascio di un documento cartaceo o digitale, che dovrà riportare i dati richiesti (o l’intera scheda anagrafica): la visura così prodotta dovrà riportare i riferimenti dell’art. 15 del GDPR e dell’art. 35 c. 5 del Regolamento anagrafico.

Elenchi o accesso diretto

Il principio fondamentale è che tale tipologia di accesso (estrazione di elenco o consultazione diretta) deve essere limitato ai dati dei residenti nel Comune, ed è riservato a pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici “per uso esclusivo di pubblica utilità.

Come richiedere i certificati

Tipo di certificato

Chi può richiederlo

Come richiederlo

Certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero / vedovanza

chiunque

 

  • sportello
  • a mezzo posta

 

Certificato di esistenza in vita esclusivamente all'interessato previa identificazione
  • sportello
Certificato di godimento di diritti politici e
iscrizioni alle liste elettorali
chiunque
  • sportello
Esito di leva chiunque        Comando Militare Esercito (CME) Lombardia 
Certificati storici interessato o erede o soggetto legittimato da motivata richiesta
  • sportello
  • a mezzo posta

Costo

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.
I certificati, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo.

Facendo l'autocertificazione, invece, non è dovuta l'imposta di bollo.
I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (€ 16,00) assolta in modo virtuale pagando il realtivo importo in ufficio, tranne nei CASI DI ESENZIONE.

Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di:

€ 0,50 per i certificati in bollo e € 0,25 in esenzione dal bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).

€ 5,65 per ogni nominativo per i certificati storici con ricerca d'archivio e € 2,80 per ogni nominativo se in esenzione dal bollo.

Informazioni generali su imposta di bollo e diritti di segreteria

Il bollo è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.
I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. 

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso. la responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

L'IMPOSTA DI BOLLO VERRA' ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PAGANDO IL RELATIVO IMPORTO IN UFFICIO SENZA NECESSITA' PER IL CITTADINO DI ACQUISTARE LA MARCA DA BOLLO DAL TABACCAIO

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